Se una donna torna dal compagno maltrattante, perde credibilità? È una delle domande che più spesso chi subisce violenza domestica si pone quando pensa di rivolgersi alla giustizia. La risposta della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9423/2026 (Sez. VI, depositata l’11 marzo 2026), è netta: no, il ritorno nella relazione violenta non intacca la credibilità della persona offesa.
Per approfondire la disciplina dei reati di genere e i casi di violenza domestica, consulta la sezione dedicata.
Reati di genere e violenza domestica.
Perché questa sentenza è importante per le vittime di violenza domestica
Chi si trova in una relazione violenta raramente ne esce in modo lineare. Il “ciclo della violenza” — caratterizzato da un ripersi di fasi tipiche (escalation di condotte via via più violente, seguite dal pentimento del maltrattante e da una fase di riconciliazione c.d. luna di miele, cui fa seguito la ripresa delle violenze) — porta molte donne a tornare più volte dal partner prima di riuscire ad allontanarsene definitivamente. Questo comportamento, spesso incompreso, viene talvolta strumentalizzato in sede processuale per mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni della vittima: “Se fosse stata davvero maltrattata, non sarebbe tornata.”
La Cassazione smonta questo stereotipo con argomenti giuridici e psicologici precisi, offrendo un punto di riferimento fondamentale per avvocati, giudici e, soprattutto, per le donne che si chiedono se valga la pena denunciare.
I principi chiave della sentenza n. 9423/2026
Niente stereotipi nella valutazione della testimone
La Suprema Corte chiarisce che la credibilità della persona offesa non può essere negata sulla base di generalizzazioni astratte o presunte “massime di esperienza” del tipo “chi è davvero maltrattato non ritorna”. La valutazione deve fondarsi sull’intero quadro probatorio: prove documentali, testimonianze, elementi contestuali. Ogni caso va letto nella sua specificità, non filtrato attraverso aspettative e preconcetti sul comportamento delle vittime.
Il ritorno non è prova di menzogna anzi, può essere prova di violenza
Uno degli snodi più rilevanti della pronuncia: i ripetuti ritorni nella relazione violenta non sono un segnale di inattendibilità. Al contrario, possono essere sintomatici della condizione di soggezione in cui si trova la vittima. Il cd. ciclo della violenza — con le sue dinamiche manipolatorie, la dipendenza affettiva ed economica, l’isolamento progressivo — spiega perché molte donne tornano.
Deve anche evidenziarsi che spesso le vittime di maltrattamenti non hanno alternative concrete: non hanno entrate economiche, non hanno un’abitazione propria, non hanno una rete familiare o amicale di supporto e, proprio per questo, temono di perdere i figli.
Ignorare questo dato significherebbe ignorare quanto la scienza psicologica e criminologica ci insegna sulla violenza di genere.
Nel reato di maltrattamenti conta la condotta del reo, non le reazioni della vittima
Nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), ciò che il giudice deve accertare è esclusivamente il comportamento dell’imputato. Le reazioni della persona offesa — tornare a vivere insieme, non denunciare subito, ritrattare — sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato. La vittima non è “corresponsabile” della violenza subita per non essersene allontanata.
La procedibilità d’ufficio tutela la vittima anche da sé stessa
La Cassazione ricorda che nei reati di violenza domestica l’azione penale è procedibile d’ufficio e lo Stato ha obblighi positivi di protezione derivanti dalla Convenzione di Istanbul e dall’ordinamento europeo. Questo significa che l’azione penale non dipende dal comportamento della vittima: anche se ritratta o mantiene contatti con l’autore del reato, il procedimento penale prosegue. Un presidio fondamentale per evitare che la pressione del maltrattante e la vulnerabilità della vittima impediscano l’accertamento del reato.
Cosa significa tutto questo per chi subisce violenza domestica
Se stai valutando se denunciare un partner violento — o se stai aiutando qualcuno che si trova in questa situazione — questa sentenza risponde ad alcune delle domande più frequenti:
“Ho già lasciato e sono tornata. Mi crederanno?” Sì. Il ritorno nella relazione non ti rende inattendibile. Anzi, potrebbe essere letto come ulteriore riprova della condizione di controllo e dipendenza in cui ti trovi.
“Se ritiro la denuncia il processo si ferma?” Nei reati di maltrattamenti la procedibilità è d’ufficio: il pubblico ministero può portare avanti il procedimento anche senza la tua collaborazione.
“Il giudice terrà conto del fatto che non me ne sono andata subito?” No. La legge valuta la condotta di chi ha maltrattato, non le tue scelte successive o la tua capacità di resistenza. Non esiste un “comportamento corretto” che la vittima dovrebbe tenere per essere creduta.
Il testo integrale della sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 9423/2026
| Cassazione penale sez. VI, 19/01/2026, n. 9423 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da:
Dott. DE AMICIS Gaetano – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola – Relatrice
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
proposto da
Ze.Gr. nato a P il (Omissis)
avverso la sentenza del 7 febbraio 2025 emessa dalla Corte di appello di
Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta
Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato Ortis Pellizzeri in sostituzione dell’Avvocato Gino
Zambrano, nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
| RITENUTO IN FATTO |
| 1. Con la pronuncia sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Treviso aveva condannato Ze.Gr. per i delitti di maltrattamenti ai danni della convivente, Vi.Re. commessi dal maggio 2016 al 15 febbraio 2018, e di appropriazione indebita aggravata con abuso di coabitazione, commesso in data successiva al 15 febbraio 2018. |
| 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Ze.Gr., a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso. |
| 2.1. Vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento probatorio, in relazione al delitto di maltrattamenti in quanto la sentenza impugnata ha fondato la condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa, aprioristicamente ritenuta credibile, nonostante i suoi ritorni dal compagno fossero anomali, secondo la logica e relative massime di esperienza, e dimostrativi di sporadici litigi di coppia, anzichè di una condotta maltrattante. |
| 2.2. Violazione di legge per mancata applicazione al delitto di appropriazione indebita della causa di non punibilità prevista dall’art. 649, primo comma, cod. pen., da ritenersi analogicamente estensibile anche alla convivenza come, d’altra parte, stabilito dalla sentenza numero 10381 del 17 marzo 2021 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in relazione all’art. 384 cod. pen., di cui condivide la medesima ratio legis. |
| 3. Il 30 dicembre 2025 è pervenuta via PEC una memoria difensiva, nell’interesse della parte civile costituita, con la quale si chiede il rigetto del ricorso in quanto, con riferimento al delitto di maltrattamenti, i ritorni della persona offesa nella casa familiare ne dimostrano solo la posizione di debolezza e soggezione oltre che la capacità persuasiva del ricorrente. Invece, in ordine al delitto di appropriazione indebita aggravata, si conclude per l’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. ,attesa la sua natura eccezionale e la diversa struttura rispetto alla causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. che attiene alla colpevolezza. |
| Infine, vengono richiamate le due missive inviate all’imputato per ottenere la restituzione dei beni della persona offesa e l’esclusione della maturazione della prescrizione dei reati in ragione dei plurimi rinvii avvenuti nel corso dell’udienza preliminare. |
| CONSIDERATO IN DIRITTO |
| 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. |
| 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. |
| 2.1. La Corte di merito, con apprezzamenti di fatto immuni da illogicità e facendo proprio l’apparato probatorio esaminato approfonditamente dal Tribunale di Treviso, ha fondato la motivazione sulle dettagliate dichiarazioni della persona offesa, Vi.Re. (pagg. 1-4 della sentenza di primo grado), supportate da prove documentali (certificazioni mediche, file audio e fotografie) e da convergenti dichiarazioni testimoniali (parenti, agenti operanti, ecc.). |
| 2.2. Dalle pronunce conformi dei Giudici di merito si evince come Vi.Re. avesse descritto il rapporto con il compagno come segnato, da sempre, da condotte autoritarie, affettivamente ricattatorie e coercitive, consistite nell’ostacolarla rispetto alla sua attività di barista in quanto “un lavoro da poco di buono”, imponendole di dipendere economicamente da lui e di occuparsi, in via esclusiva, della casa e dell’ accudimento del figlio (all’epoca di otto anni e orfano di madre); nell’allontanarla dai parenti e persino dalla propria figlia. A questo progressivo isolamento sociale e familiare si erano aggiunte condotte violente consistite nel picchiarla per l’uso del telefono cellulare, tanto da procurarle lesioni certificate; nel minacciarla; nell’insultarla con appellativi sessisti e nel mortificarla in quanto donna. Le violenze erano state tali da averle imposto di fuggire più volte da casa, ma poi era sempre tornata perché l’uomo aveva utilizzato modalità manipolatorie e ricatti affettivi, soprattutto rispetto al proprio bambino, “facendo leva sulle sofferenze asseritamente causate al figlio da tale allontanamento” (pag. 5 della sentenza impugnata). Infine, l’imputato le aveva sottratto tutti gli effetti personali, quali vestiti e mobili, collocati nella sua seconda casa, mai restituiti neppure a seguito di formali diffide di un legale (pag. 6 della sentenza impugnata). |
| Le dichiarazioni della persona offesa, che ha descritto con precisione lo sviluppo del rapporto maltrattante, sotto il profilo economico, fisico e psicologico, sono state ulteriormente supportate da plurime testimonianze, riportate nel dettaglio nella sentenza di primo grado (pagg. 4-7), oltre che da foto delle lesioni, dalle certificazioni mediche del 2016 e del 2017 (attestanti abrasioni ed ecchimosi al collo, oltreché trauma facciale con perforazione del timpano e contusioni multiple) e dalle plurime denunce dell’uomo nei confronti della vittima per una moltitudine di reati, i cui procedimenti sono stati tutti definiti con archiviazione (pag. 10 della sentenza di primo grado). |
| 3. Il ricorso, senza contestare il contenuto della testimonianza della persona offesa, ruota intorno all’anomalia della sua condotta in base alla ritenuta massima di esperienza, di natura logica, che “chi è maltrattato non torna” (pag. 7 del ricorso). |
| Si tratta di un’asserzione errata, sotto più profili, alla quale i Giudici, in forza delle prove acquisite, hanno correttamente escluso rilievo proprio spiegando come i plurimi ritorni della vittima dal proprio convivente ne acclarassero la condizione di soggezione e la credibilità. |
| 3.1. Innanzitutto, dal punto di vista logico e giuridico, si sollecita l’inversione dei termini dell’accertamento penale, sviandone la direzione verso la vittima del reato. |
| Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il reato di maltrattamenti è di mera condotta tale da rendere il comportamento dell’autore unico oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non rilevando dunque la reazione della vittima (Sez. 6, n. 4913 dell’ 8/01/2025, P., Rv. 287599; Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284108) o le sue condotte antecedenti, contestuali o successive che, al più, possono essere valutate-per verificare l’entità degli effetti traumatici della condotta subìta (Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S.; Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F.; Sez. 6, n. 8452 del 10/01/2023, R.). |
| In tale ottica, la non credibilità della testimonianza della persona offesa non può essere desunta da talune circostanze fattuali, quali i suoi ritorni dal compagno violento, il cui significato prescinde del tutto dagli ulteriori dati informativi oggettivi che i Giudici di merito hanno reputato determinanti per provare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. |
| 3.2. Altrettanto errato è qualificare come massima di esperienza la circostanza che una vittima di violenza nel contesto di coppia non torni a vivere con l’autore di questa. |
| Il ragionamento della Corte di merito inquadra non illogicamente -ed anzi in coerenza con un dato esperienziale -i comportamenti di Viel all’interno di una tipica modalità manipolatoria e ciclica della violenza nelle relazioni intime, in cui i maltrattamenti dell’autore, soprattutto psicologici (disprezzo, umiliazioni, denigrazioni, ricatti morali rispetto alla sofferenza del proprio figlio orfano, richiami costanti agli obblighi di ruolo della donna che, in quanto donna, non poteva lavorare e doveva dedicarsi alla famiglia), seguiti da violenze fisiche, erano stati tali da culminare nella rottura della relazione, ma anche in successive richieste di tornare a casa da parte di Ze.Gr., utilizzando la sofferenza del bambino per la sua assenza o per l’inizio dell’anno scolastico, capaci di confondere la vittima e porla nell’illusoria aspettativa del cambiamento, accettando la ripresa della convivenza, sino ad aumentare con maggiore crudeltà nel periodo successivo. |
| L’apparato argomentativo delle sentenze di merito ha in sostanza ritenuto che i periodici ritorni della persona offesa dall’imputato, nonostante le gravi violenze subite, e il lungo tempo di reazione rispetto alla denuncia non avessero inciso affatto sulla sua credibilità. Infatti, essi, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorso, sono traducibili in massime di esperienza di segno opposto a quello indicato (“Chi è maltrattato non ritorna”), circa i comportamenti tenuti dalle persone offese di reati commessi in contesti di coppia (Sez. 6, n. 35667 dell’ll/09/2025, G., Rv. 288938; Sez. 6, n. 21806 del 12/05/2025, P.; Sez. 6, n. 39562 del 27/09/2024, I.; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616). |
| Le condotte riferite dalla persona offesa, con le sue paure e i suoi ripensamenti, hanno dato puntuale conto del c.d. ciclo della violenza, ovverosia un sistema tipizzato di crescita esponenziale della modalità maltrattante, studiato da decenni dalle scienze psicologiche a livello nazionale ed internazionale, che si sviluppa secondo precise fasi e dinamiche abusive intime, tutte sussistenti nella specie, e correttamente valutate dai Giudici di merito. |
| Secondo tale inquadramento la prima fase, di crescita della tensione, è quella nella quale si manifestano le forme tipiche della violenza psicologica e verbale (ostilità: comportamenti volti a colpevolizzare, umiliare e sminuire l’identità della partner; imposizione di divieti rispetto alla sua vita), cui consegue la volontà della vittima di evitare l’escalation di violenza, accontentando e prevenendo il partner. Nel caso di specie, detta fase ha corrisposto all’abbandono dell’attività lavorativa di barista da parte della Viel, l’isolamento sociale e affettivo, l’imposizione di obblighi di cura, della casa e del figlio del convivente, in quanto donna. |
| La seconda fase è quella dell’esplosione della violenza fisica in cui l’autore picchia la vittima, la terrorizza con minacce di morte e danneggiamenti e utilizza diverse forme sopraffattorie. È il momento più pericoloso per la vita della donna e, infatti, è quello in cui la paura la induce a chiedere aiuto ad amici e parenti, ad esprimere la volontà di separarsi, a recarsi in pronto soccorso per curarsi, a fuggire di casa. Nel caso di specie, ha corrisposto alle violenze fisiche di Ze.Gr., tali da causare lesioni certificate, alla rivelazione della vittima alla sorella, ai genitori e ad una conoscente di subire aggressioni gravi dal compagno, al tentativo di denuncia poi fallito, all’abbandono dell’abitazione comune e all’ospitalità per diversi periodi presso i parenti. |
| La terza fase di riappacificamento (cosiddetta luna di miele) è quella nella quale l’aggressore esprime forme di rassicurazione, di pentimento, promette di cambiare e di non ripetere le violenze, individua cause esterne della propria violenza e convince la vittima a tornare. In questo modo la donna si confonde, minimizza quanto subito, si fida e riprende la convivenza in una condizione di apparente calma, ma di subordinazione e paura. Nel caso di specie, ha corrisposto al ricatto affettivo di Ze.Gr., fondato sulla sofferenza del proprio bambino a causa dell’assenza della donna. |
| Questa alternanza si ripete nel tempo e le diverse fasi si intensificano e si aggravano, in una spirale strutturata che spiega perché molte vittime di violenza domestica ritornano nella relazione maltrattante, come avvenuto nella specie, decidono di non denunciare e non sono più in grado di uscirne, sempre più immobilizzate dal timore di reazioni più gravi, dall’isolamento ma, soprattutto, dalla dipendenza econòmica (Sez. 6, n. 1268 del 14/11/2024, D., Rv. 287448). |
| 3.3. L’asserzione, contenuta nel ricorso, secondo cui costituisce massima di esperienza il fatto che “chi è maltrattato non ritorna” è smentita dalle stesse fonti normative sovranazionali che collocano la vulnerabilità della vittima, depotenziata dalle violenze subite, in una spirale ciclica in cui la possibile ripresa della relazione è un elemento tipico delle sue dinamiche abusive e manipolatorie. Proprio per consentire l’emersione del delitto e proteggere le vittime dal rischio di una progressione criminosa, il sistema giuridico multilivello stabilisce, infatti, precisi requisiti di natura processuale quali: 1) la procedibilità di ufficio del delitto di violenza domestica; 2) la necessità che le indagini e il processo non dipendano “interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima” e che possano “continuare, anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia” (art. 55 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla ‘prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con I. 27 giugno 2013, n. 77, detta Convenzione di Istanbul); 3) l’obbligo di valutazione individualizzata della vittima di violenza (art. 16 della Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica), individuando come specifici fattori di rischio, tra gli altri e per quello che interessa il caso in esame, “il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, il rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dall’indagato, la recente separazione …dovrebbe essere preso in considerazione anche il grado di controllo esercitato”. sia dal punto di vista psicologico che economico”. |
| D’altra parte, se fosse sufficiente il semplice ritorno della vittima dall’autore delle denunciate violenze per concludere che la testimonianza non sia attendibile e che queste non vi siano state, peraltro a fronte di un’ampia istruttoria dibattimentale di segno opposto, si esporrebbe l’Autorità giudiziaria italiana a responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto di tortura). |
| Infatti, la violenza domestica, delitto che lede un diritto umano, è procedibile di ufficio e il suo perseguimento non viene affidato alla volontà della vittima nella consapevolezza delle modalità manipolatorie, minatorie e dissuasive in cui si sviluppa la relativa condotta. |
| Altrimenti verrebbe violato, secondo la Corte EDU, il principio di effettività “che implica che le autorità giudiziarie interne non devono in nessun caso essere disposte a lasciare impunite le sofferenze fisiche o psicologiche inflitte. Ciò è fondamentale per mantenere la fiducia e il sostegno dei cittadini nello Stato di diritto e per prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o di collusione delle autorità rispetto agli atti di violenza (Okkall c. Turchia, n. 52067/99, par. 65, CEDU 2006-XII (estratti))” (par. 81, De Giorgi contro Italia, 16 giugno 2022). |
| Non è consentito, dunque, allo Stato lasciare ad’ una vittima di violenza domestica, in quanto tale ritenuta in condizione di vulnerabilità (par. 49 P.P. contro Italia, 13 febbraio 2025), di valutare da sola non soltanto il rischio cui è sottoposta, ma di affidarsi ai suoi comportamenti o alle sue scelte individuali per perseguire le condotte in suo danno, soprattutto quando queste siano, come nella specie, frutto di minacce, manipolazioni, pressioni psicologiche e approfittamento della sua condizione di dipendenza anche economica. |
| Infatti, le Autorità preposte sono comunque responsabili del mancato adempimento ai loro obblighi positivi di indagare diligentemente e di punire efficacemente i delitti di violenza domestica e contro le donne, anche quando la vittima non cooperi o assuma comportamenti rischiosi: “86. La Corte considera che lasciare la ricorrente da sola in una situazione di violenza domestica accertata equivale per lo Stato a sottrarsi al proprio obbligo di indagare su tutti i casi di maltrattamento” (De Giorgi contro Italia 16 giugno 2022). |
| 3.4. In questo quadro, interno ed internazionale, il riavvicinamento della persona offesa all’autore delle violenze, come scritto dalla sentenza impugnata (pag. 9), non incide ex se sulla credibilità ed attendibilità della sua testimonianza, costituendo, al contrario, un’evenienza prevedibile, determinata solo dall’ambivalenza nei sentimenti della persona offesa (Sez. 6, n. 35667 dell’11/09/2025, G., cit.; Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, Sisti, Rv. 264334; Sez. 3, n. 32379 dell’l1/05/2021, S.), o sintomatica della sua esposizione al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti (Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, dep. 2023, P.). |
| 4. Il secondo motivo di. ricorso è infondato. |
| 4.1. Ritenuto un dato non contestato che il ricorrente non abbia restituito alla ex convivente vestiario, accessori e mobilio di sua proprietà, tanto da configurarsi il delitto di appropriazione indebita aggravata dalla coabitazione, ex art. 61, primo comma, n. 11), cod. pen., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non avere applicato la causa di non punibilità di cui all’art. 649, primo comma, cod. pen. al convivente. |
| La menzionata disposizione, che si connota per il suo anacronismo perché volta a non turbare “la pace familiare” con un processo penale per questioni meramente economiche, esclude l’applicazione della pena per una serie di reati contro il patrimonio (come l’appropriazione indebita) commessi in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante o adottato. |
| Il ricorso rileva che, in un’ottica di parificazione tra le diverse forme familiari, tale norma dovrebbe applicarsi per analogia anche al convivente. |
| Il problema, dunque, è se la menzionata causa di non punibilità prevista per i delitti di cui al Titolo XIII del Libro II del Codice penale (delitti contro il patrimonio, artt. 624 e segg .), tra cui l’appropriazione indebita oggetto di esame, sia applicabile in via analogica al convivente, così da escludere la punibilità se la vittima sia legata all’autore del reato da una relazione familiare de facto. |
| 4.2. La giurisprudenza di questa Corte, condivisa da questo Collegio, con diverse sentenze (Sez. 2, n. 28049 del 14/06/2024, Miguel Ernesto Joao Rv. 286762; Sez. 2, n. 19663 del 9/02/2023, Sedrati; Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, dep. 2016, G., Rv.267367) ha qualificato l’art. 649 cod. pen. come causa di esclusione della punibilità in senso stretto perché la rinuncia alla pena risponde a ragioni di opportunità politica, che sono del tutto estranee al tema del disvalore oggettivo del fatto o della “situazione esistenziale psicologica dell’agente”. Infatti, nel caso in esame la consapevole commissione del reato non è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla volontà dell’agente, sì da non potersi esigere un comportamento alternativo, perché la scelta di non punire è solo frutto di una precisa valutazione di opportunità operata dal legislatore, che antepone i legami familiari indicati dalla norma alla punizione dell’autore del reato. Proprio per questa sua natura derogatoria rispetto ai principi generali, l’art. 649 cod. pen. va considerata una disposizione “eccezionale” ai sensi dell’art. 14 delle preleggi che, in quanto tale, non consente l’applicazione analogica a casi in essa non previsti, quali i rapporti di convivenza. |
| 4.3. Il ricorrente rileva che l’estensione della causa di non punibilità ai conviventi sarebbe in linea con il significato che la famiglia di fatto ha assunto nell’ordinamento, anche alla luce della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché a seguito della modifica dell’art. 649 cod. pen. avvenuta con il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, che ha introdotto nel codice penale l’art. 574-ter. Tale norma prevede che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Parallelamente, si è introdotto nell’art. 649 cod. pen. il comma 1-bis che estende la causa di non punibilità a chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, in danno della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. |
| Con detto duplice intervento il legislatore ha attribuito rilievo, ai fini dell’operatività della causa di esclusione della punibilità in esame, all’esistenza di una convivenza formalizzata, incontrovertibilmente e documentalmente riscontrabile in sede di risultanze anagrafiche, e per ciò solo dotata dei caratteri di certezza e tendenziale stabilità, differenziandola dalla convivenza de facto, ritenuta meno stabile perché revocabile in qualsiasi momento. |
| La Corte costituzionale, investita sul punto, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, non discostandosi da precedenti pronunce, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, cod. pen., censurato con riferimento agli artt. 3e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della menzionata novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente. Ancora una volta si è sottolineata la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilità della relazione (Sez. 5, n. 37873 del 23/05/2019, Maurini, Rv.277757, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. pen. in relazione alla mancata estensione della causa di non punibilità ivi prevista al convivente). |
Il ricorrente ha richiamato anche le argomentazioni delle Sezioni unite Fialova (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280574), da ritenersi tuttavia estranee all’art. 649 cod. pen., avendo la Corte riconosciuto all’art. 384, primo comma, cod. pen. non la natura di causa di non punibilità in senso stretto, ma quella di scusante soggettiva che investe la colpevolezza ed impedisce la punizione in presenza di una condotta che viene percepita come inesigibile. La ricaduta di detta qualificazione giuridica sul piano ermeneutico è, pertanto, l’applicazione analogica in bonam partem dell’art. 384, primo comma, cod. pen., ai casi non espressamente considerati.! tra i quali la commissione del fatto a tutela del convivente, posto che il divieto di analogia in materia penale, di cui all’art. 25 Cost., attiene alle sole disposizioni che operano nel senso di un restringimento dei confini di ciò che è penalmente rilevante, cioè l’analogia in malam partem. |
| Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen. non si estende al convivente, nè può ritenersi rilevante, a tal fine, l’introduzione del comma 1-bis, che attiene esclusivamente alle unioni civili e non ai rapporti di mera convivenza. |
| 5. Sulla base degli argomenti che precedono il ricorso deve essere rigettato; con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche al rimborso in favore della parte civile, che, pur avendo formulato richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in Cancelleria con l’allegazione di nota spese, non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 -03). |
| P.Q.M. |
| Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |
| Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. |
| Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2026. |
| Depositato in Cancellleria l’11 marzo 2026. |