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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 di modifica al sistema sanzionatorio tributario.

Di seguito le principali novità apportate al D.lvo 10 marzo 2000 n. 74:

 

– Nuove definizioni di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” (art. 1 co. 1)

Per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella disciplina normativa di riferimento o per i quali tali requisiti sono oggetto di fraudolenta rappresentazione mediante documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Per non spettanti si intendono i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge o quelli usufruiti in misura superiore a quella stabilita, quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati nella disciplina normativa, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del debito ed, infine, quelli utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza;

 

– Modifica all’art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate)

E’ stato inserito un secondo periodo il quale stabilisce che è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni chi non versa le ritenute certificate se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell’art. 3-bis D.lvo 462/1997.

É, altresì, prevista l’applicazione della medesima sanzione in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 15-ter D.P.R. 602/1973 se l’ammontare del debito residuo è superiore ad € 50.000,00;

 

– Modifiche all’art. 10-ter (Omesso versamento di IVA)

Tale articolo è stato oggetto delle medesime modifiche inserite per il 10 bis, con la previsione che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 15 ter D.P.R. 602/1973 il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a € 75.000,00;

 

– All’art. 10-quater è stato aggiunto il comma 2-bis, il quale esclude la punibilità per il reato di indebita compensazione quando sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine a specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito;

 

– Modifiche al comma 2 dell’art. 12-bis in materia di sequestro

Il nuovo comma 2 stabilisce che il sequestro finalizzato alla confisca non potrà essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione, sempre che l’interessato sia in regola con i relativi pagamenti.

Tuttavia, continuerà ad applicarsi, considerando la gravità del reato, ove sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie;

 

– All’art. 13 sono stati aggiunti i commi 3-bis e 3-ter in tema di cause di non punibilità.

E’ ora possibile escludere la punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter quando il fatto dipende da cause sopravvenute e non imputabili all’autore ed, a tal fine, il Giudice dovrà tenere conto della crisi non transitoria di liquidità.

Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il nuovo comma 3-ter elenca gli indici che il Giudice dovrà valutare, tra i quali l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento mediante piano di rateizzazione, l’entità del debito residuo quando in fase di estinzione e la situazione di crisi del soggetto agente;

 

– Ai sensi del nuovo art. 13-bis, le pene previste per i delitti del D.lvo 74/2000 sono diminuite fino alla metà e non si applicano pene accessorie se prima della chiusura del dibattimento il debito tributario è estinto (prima il termine ultimo per poter beneficiare di tale riduzione era la dichiarazione di apertura del dibattimento);

 

– Ora le sentenze rese nel processo tributario divenute irrevocabili possono essere acquisite nel processo penale ai fini della prova del fatto accertato, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 20;

 

– É stato aggiunto l’art. 21-bis rubricato (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione), il quale prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi;

 

– Infine, è stato introdotto l’art. 21-ter che stabilisce che quando per lo stesso fatto è stata applicata una sanzione penale ovvero amministrativa o amministrativa dipendente da reato, il Giudice o l’autorità amministrativa al momento della determinazione della sanzione tiene conto di quella già irrogata con provvedimento o sentenza definitivi.

 

Per quanto concerne le modifiche ai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997, vi è una generale attenuazione delle sanzioni tributarie che devono essere improntate ai principi di proporzionalità ed offensività. È bene ricordare che tali novità si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.

 

– All’art. 6 del D.lvo 472/1997 è stato aggiunto il comma 5-ter, il quale disciplina la non punibilità del contribuente che si adegui alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con circolari, interpelli o consulenze, provvedendo, entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, “sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

 

– L’art. 7 del D.lvo 472 in tema di “recidiva” prevede che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla definitività dell’atto per mancata impugnazione, è incorso in altra violazione della stessa indole. Inoltre, la sanzione potrà essere calibrata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione, con riduzione fino ad un quarto quando concorrono circostanze da cui emerge una sproporzione tra violazione e sanzione, o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.

 

– Infine, in tema di ravvedimento operoso, sono state apportate modifiche all’art. 13 D.vo 472 ed è ora possibile applicare il “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal nuovo articolo 12.

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