Omesso Versamento IVA: il Tribunale di Milano assolve per impossibilità di far fronte al debito tributario dovuta a crisi di liquidità non imputabile all’imputato.
Con la recente sentenza n. 10133/24 il Tribunale di Milano, Sezione Seconda Penale, ha affrontato nuovamente la questione della rilevanza della crisi di liquidità in relazione al reato previsto dall’art. 10-ter del D.lgs. 74/2000, assolvendo l’imputato per il mancato versamento dell’IVA, “perché il fatto non costituisce reato”.
Il Tribunale di Milano ha:
- in primis escluso l’applicazione della causa di non punibilità della forza maggiore, applicabile solo nei casi di assoluta impossibilità e non di semplice difficoltà nel porre in essere il comportamento doveroso omesso;
- ribadito che la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza, poiché trattasi di ordinario rischio di impresa, ad eccezione della dimostrazione di aver adottato tutte le iniziative per provvedere al versamento del tributo, richiamando le rigorose condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esclusione della colpevolezza dovuta a crisi di liquidità del contribuente;
- ravvisato nel caso di specie tali condizioni: “Il prevenuto, infatti, ha posto in essere, per quanto emerge dai documenti prodotti dalla difesa, tutto quanto in proprio potere per poter corrispondere quanto dovuto all’Erario (…,) financo con le proprie risorse personali, non riuscendovi, tuttavia, per cause al medesimo non imputabili”;
Tale decisione si allinea ad un precedente della medesima Sezione Penale del Tribunale meneghino (sentenza n. 6254/21) e ad altra sentenza della Sezione III Penale, sempre del Tribunale di Milano (sentenza n. 15528/23 – della quale ci eravamo già occupati Il Tribunale di Milano riconosce la rilevanza della crisi di liquidità ed assolve dal reato di omesso versamento I.V.A. (Art. 10 ter D.lvo n. 74/00) per inesigibilità soggettiva della condotta doverosa omessa. – BB Lex
Come noto, il decreto legislativo n. 87/2024 ha previsto una disciplina ad hoc per le ipotesi di omesso versamento determinate da crisi di liquidità del contribuente all’art. 13 comma 3 bis D.lgs 74/2000. Tale nuova disposizione prevede espressamente che “i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”.
Con la pronuncia in esame, tuttavia, alla luce della crisi di liquidità che aveva colpito la società e di tutte le azioni poste in essere dall’Imputato per farvi fronte, anche facendo ricorso alle proprie risorse personali, il Tribunale non ha applicato la nuova causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 3 bis D.lgs 74/2000, ma ha escluso la colpevolezza dell’imputato, assolvendolo con formula piena.