Il Tribunale di Milano è tornato ad esprimersi sulla natura del nuovo comma 2 bis dell’art. 442 c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, che disciplina la riduzione di 1/6 della pena per gli imputati, condannati a seguito di giudizio abbreviato, che non presentano appello avverso la sentenza di primo grado.
Acceso è stato il dibattito in merito alla natura della presente norma: sostanziale per i più garantisti, in quanto avente ripercussioni sul trattamento sanzionatorio dell’imputato e, come tale, soggetta al regime di retroattività previsto dall’art. 2 comma 4 c.p. in virtù del principio di favor rei; processuale per altri e, conseguentemente, governata dal principio tempus regit actum; mista per altri ancora, in quanto, pur essendo norma di natura processuale, ha evidenti profili di natura sostanziale.
A riguardo, si segnala la recente ordinanza del 12 maggio 2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Direttissime, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, con la quale, successivamente alla rinuncia all’appello, è stata rigettata la richiesta della difesa di riduzione di 1/6, stante la natura esclusivamente processuale dell’art. 442 co 2 bis c.p.p..
Il caso di specie è particolarmente significativo, in quanto la vicenda processuale riguarda un soggetto che, data l’assenza di una disposizione transitoria e in considerazione dell’incertezza normativa, aveva appellato la pronuncia di primo grado, emessa all’esito di abbreviato, onde evitare il decorso del termine per impugnare, termine che spirava prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia e, oltretutto, nel periodo di prolungata vacatio legis.
Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs n. 150/22, l’imputato aveva tempestivamente rinunciato all’appello, onde poter beneficiare dell’ulteriore riduzione di 1/6 della pena.
Nonostante l’evidente disparità di trattamento che consegue a tale interpretazione della norma nei casi di impugnazioni proposte nel periodo di vacatio legis, il Tribunale di Milano ha confermato l’irretroattività dell’istituto in esame, rifacendosi al recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16054/23, secondo la quale la riduzione è impedita ogni qual volta si sia proposto appello, in quanto: “… il collegamento esistente tra il mancato compimento dell’impugnazione e la diminuente del trattamento sanzionatorio impedisce di applicare retroattivamente la seconda in presenza del primo. […] Ogni volta che stato proposto appello è già stato compiuto l’atto che impedisce la riduzione della pena, in quanto si è incardinata la fase dell’impugnazione, proprio quella fase processuale che la norma si proponeva di evitare”.