La L. 28 giugno 2024 n. 90, cd Legge Cybersicurezza, in vigore dal prossimo 17 luglio, ha introdotto la nuova fattispecie di Cyberestorsione, previsto una nuova aggravante per la truffa ed inasprito le pene per i reati informatici.
Di seguito le principali novità apportate al Codice Penale dall’art. 16 della L. 90/2024:
- È stato introdotto all’art. 629 il comma 2-bis (c.d. Cyberestorsione), il quale prevede che “Chiunque, mediante le condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000,00 ad euro 18.000,00, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’art. 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace”;
- Al secondo comma dell’art. 640 è stato introdotto il n. 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione.
- Sono state inasprite le pene previste per i reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies;
- Sono stati introdotti gli artt. 623-quater e 639-ter che prevedono una riduzione di pena “quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”, non solo, al comma 2 è stabilito che “le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi”;
- E’ stato abrogato l’art. 615-quinquies che, tuttavia, viene riprodotto nel nuovo art. 635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) con l’aggiunta di ulteriori due commi;
- E’ stato sostituito l’art. 635-quinquies, ora rubricato (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse) che stabilisce “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all’art. 635-bis ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni”. Sono stati modificati anche i commi 2 e 3 che adesso rispettivamente prevedono la reclusione da tre ad otto anni per i fatti commessi da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, da soggetto armato o mediante violenza o minaccia o se dal fatto deriva la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, mentre la pena è da quattro a dodici anni se tali circostanze aggravanti concorrono tra di loro.
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